La Donazione e i suoi limiti
Come vendere una casa ricevuta in donazione?
Il primo metodo, che consigliamo di seguire, per vendere la casa ricevuta in donazione senza rischi, è quello di informare l’agenzia immobiliare di ciò.
IL COMPRATORE
Il compratore deve essere a conoscenza del rischio che corre, tanto che se il venditore non comunica all’acquirente, sin dal principio, che l’immobile deriva da una donazione, e questo ha firmato il compromesso, l’acquirente ha la possibilità di rifiutare di firmare il rogito.
IL VENDITORE
Il venditore può arginare il problema delle azioni degli eredi legittimari facendosi rilasciare da loro una liberatoria.
Dovrà dunque recuperare la dichiarazioni del coniuge, dei figli e dei genitori del donante, con la quale questi affermano di non impugnare la donazione nel momento in cui il donante dovesse venire a mancare. Se il donante fosse già deceduto, occorrerà produrre la rinuncia all’azione di riduzione su quel bene.
Naturalmente, ricordiamo che l’azione dei legittimari è soggetta a termini di prescrizione previsti dalla legge in 20 anni dal momento della trascrizione della donazione e di 10 anni dal momento dell’apertura della successione (che di norma coincide con il decesso del donante).
Se tali termini sono già trascorsi, colui che ha comprato il bene immobile oggetto di donazione potrà ritenersi al riparo da qualsiasi azione dei legittimari.
Esiste una polizza assicurativa che annulla i rischi derivanti dall’acquisto e/o dal finanziamento di beni di provenienza donativa, garantendo la sicurezza della compravendita.
Questa assicurazione tiene indenne l’acquirente e il soggetto mutuante di un immobile di provenienza donativa dal danno economico che subirebbero a seguito dell’esito favorevole di un’azione di riduzione e restituzione intentata da parte degli eredi del donante. Tutela l’acquirente di un immobile proveniente da donazione e tutti i successivi acquirenti dello stesso. La copertura ha durata indeterminata.
CHI TUTELA
A) può essere sottoscritta, entro i 15 giorni dall’atto della donazione, dal donante o dal donatario, per garantire, pro-futuro, la commerciabilità del bene donato.
B) può essere sottoscritta in qualsiasi momento da donatario, proprietario o futuri acquirenti dell’immobile.
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