Piccola guida al Super Ecobonus al 110%
Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il corposo testo del Decreto Rilancio: tenendo conto che aspetta l’esame e le eventuali modifiche del Parlamento prima dell‘entrata in vigore definitiva, vediamo di riassumere la sezione dedicata al Super Ecobonus.
L’Ecobonus al 110% è un sostegno economico che riguarda le spese sostenute per opere di ristrutturazione immobiliare e riqualificazione energetica effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Consente di ottenere una detrazione fiscale ripartita in 5 rate annuali pari al 110% delle spese, oppure uno sconto immediato in fattura dall’azienda che esegue i lavori attraverso la cessione del credito d’imposta (ma in questo caso la detraibilità è inferiore e pari al 90% e il recupero economico è minore).
Danno accesso al Superbonus:
- Opere di isolamento termico all’esterno dell’edificio, per esempio l’installazione del cappotto, su una superficie superiore al 25% del totale. I materiali utilizzati devono rispettare i requisiti disposti dal Decreto Ambiente 2017. Il massimo detraibile si attesta a 60.000 € (in caso di condominio, si parla di 60.000 per unità abitativa).
- Sostituzione di impianti di climatizzazione sulle parti comuni dei condomini e degli edifici unifamiliari, per rimpiazzarli con impianti (centralizzati nel caso di realtà condominiali) comprendenti il riscaldamento e il raffreddamento, ma anche l’installazione della “pompa di calore” per l’acqua calda. La detrazione ha un massimo di 30.000 € a unità.
- Interventi strutturali di miglioramento sismico (in questo caso si parla di un capitolo a parte definito “Sismabonus”).
Solo se affiancati alle opere sopra elencate, possono essere detratti al 110% anche interventi più leggeri come:
- Sostituzione degli impianti di riscaldamento installando caldaie a condensazione con efficenza energetica almeno di classe A;
- Acquisto e posa di finestre e infissi;
- Acquisto e posa di schermi solari;
- Installazione di pannelli solari e impianti fotovoltaici.
Infatti, condizione per accedere al Superbonus è che i lavori apportino un miglioramento di 2 classi energetiche o comunque il miglioramento del rendimento energetico di 1 classe se questo è il massimo possibile.
Per dimostrare il cambiamento è necessario che i richiedenti producano un Attestato di Prestazione Energetica (APE) una volta eseguiti i lavori, così da poterlo paragonare con l’APE precedente.
La norma però prevede anche una serie di esclusioni:
- Le unità unifamiliari che non siano abitazione principale (sono invece agevolate le seconde case in condominio);
- Le persone fisiche quando operano come esercenti arti o professioni (anche se dovrebbero rientrare nell’agevolazione quando l’immobile si trova in condominio).